C.P. nr. 535 - 25.10.2006
26 Ottobre 2006 - ore 15:49
Personale A.T.A- copertura posti per supplenze temporanee
(ART. 6 D.M. 430 del 13/12/2000) a.s. 2006/2007.
[ circolare ]
Come è noto, per il conferimento di supplenze temporanee, si devono utilizzare le graduatorie di circolo e/o di istituto così come indicato dall’art. 6 del D.M. 430 del 13/12/2000.
Al fine di evitare alle SS.LL. la convocazione di personale che ha già stipulato un contratto di lavoro per supplenza annuale (31/08/2006) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2006), si invia in allegato, l’elenco distinto per profilo professionale del personale che ha rinunciato ad una proposta di assunzione ovvero non ha assunto servizio dopo aver sottoscritto l’individuazione, in quanto gli stessi inclusi nelle graduatorie di Istituto, in applicazione dell’art. 7 –comma 1- lett. A/1 del medesimo D.M. 430 hanno titolo ad essere convocati per le supplenze previste dal succitato art. 6.
L’elenco di cui sopra viene inviato alle SS.VV. per facilitare la consultazione delle proprie graduatorie d’istituto ai fini dell’individuazione dell’avente diritto alla nomina di una supplenza temporanea, pertanto, il personale inserito nell’allegato elenco può essere contattato dalle SS.LL. medesime se incluso nelle proprie graduatorie di istituto o in quelle delle scuole viciniore. Si precisa altresì, che il personale inserito in prima fascia (24 mesi) dovrà essere contattato con precedenza rispetto al personale inserito in seconda fascia (D.M. 75/2001) secondo quanto previsto dal succitato D.M. 430/2000.
Si ribadisce inoltre, quanto già indicato all’art. 1 -comma 4- del D.M. n. 430 del 13/12/2000 e art. 6 - comma 3- dello stesso D.M.. Pertanto al -comma 4- art. 1 “…Per il conferimento di supplenze nel profilo professionale di collaboratore scolastico, in caso di esaurimento delle graduatorie di cui all’articolo 2, ivi comprese le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui all’art. 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i dirigenti delle scuole ove si verifica la disponibilità procedono all’assunzione, ai sensi del citato art. 587, comma 1….”.
Considerato che le graduatorie di cui all’art. 2 del succitato D.M. 75/2001 e le graduatorie delle istituzioni scolastiche della provincia, a tutt’oggi, non risultano tutte esaurite, non possono trovare applicazione le disposizioni di cui al –comma 1- dell’art. 587 del D. L.vo 297 del 16 aprile 1994, e nè è consentito conferire nomine sulla base di domande presentate in calce alle proprie graduatorie di istituto.
-Art. 6 –comma 3- “…Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici…”.
IL DIRIGENTE
Antonio CATANIA
Responsabile procedimento: Dott. Salvatore PISANIELLO
Riferimento: D’Onise/Farina
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